Art. 3.
(Istruzione e modalità del procedimento di desecretazione).

      1. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse l'accesso a qualsiasi documento prodotto da amministrazioni pubbliche, enti e organi di sicurezza dello Stato, la cui emanazione risalga ad almeno venticinque anni prima del momento della richiesta, senza che la richiesta medesima debba essere motivata.
      2. È considerato documento ai sensi del comma 1 ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche ad uso interno, formati dai soggetti menzionati al citato comma 1.
      3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvi le disposizioni vigenti in materia di bollo e i diritti di ricerca e di visura.
      4. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 1, esprime un parere sulla richiesta medesima, che, in caso di rifiuto, è motivato e circostanziato.
      5. Il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla data di notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
      6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di cui al comma 5, il giudice amministrativo, sussistendone i

 

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presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
      7. La Commissione procede, a prescindere dalle richieste presso di essa inoltrate, alla desecretazione d'ufficio di tutti i documenti la cui estensione risalga ad almeno venticinque anni.
      8. La Commissione pubblica con scadenza semestrale una relazione sull'attività svolta, curandone la massima diffusione, e predispone le iniziative dirette a rendere effettivo il diritto di accesso.
      9. La Commissione dispone i necessari procedimenti organizzativi per la digitalizzazione dei documenti desecretati e per la pubblicazione di essi sulla rete INTERNET.
      10. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.