1. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse l'accesso a qualsiasi documento prodotto da amministrazioni pubbliche, enti e organi di sicurezza dello Stato, la cui emanazione risalga ad almeno venticinque anni prima del momento della richiesta, senza che la richiesta medesima debba essere motivata.
2. È considerato documento ai sensi del comma 1 ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche ad uso interno, formati dai soggetti menzionati al citato comma 1.
3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvi le disposizioni vigenti in materia di bollo e i diritti di ricerca e di visura.
4. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 1, esprime un parere sulla richiesta medesima, che, in caso di rifiuto, è motivato e circostanziato.
5. Il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla data di notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di cui al comma 5, il giudice amministrativo, sussistendone i